Gli INCOTERMS (International Commercial Terms) sono le regole
elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale per l'interpretazione dei
termini commerciali maggiormente utilizzati nei contratti di compravendita internazionale.
L'ultima versione della raccolta è in vigore dal 1° gennaio 2000
(pubblicazione CCI n. 560). Contiene 13 termini, ad ognuno dei quali corrisponde
una particolare disciplina delle condizioni di consegna delle merci.
Gli Incoterms spiegano a chi, tra compratore e venditore, competono le spese
e i rischi relativi al trasferimento della merce, ma non dicono quando avviene
il passaggio di proprietà e nemmeno in quali casi sia lecito per il compratore
bloccare il pagamento.
Per produrre effetti nei rapporti fra compratore e venditore, il termine Incoterm
scelto deve essere specificamente richiamato nel contratto.
Dal 1° gennaio 2000 sono in vigore gli Incoterms 2000, testo aggiornato
delle "regole ufficiali della Camera di Commercio Internazionale per l'interpretazione
dei termini commerciali".
I termini commerciali sono 13, come nella precedente edizione del '90, dall'EXW,
che prevede il minimo di obbligazioni per il venditore, al DDP, ultimo della
serie, con il massimo di obbligazioni a carico del venditore.
Le sigle a tre lettere delle tredici "clausole di resa" contenute negli Incoterms costituiscono un codice standardizzato adottato congiuntamente dalla CCI e dalla CEE/ONU (Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite).
Le principali innovazioni degli Incoterms 2000 riguardano:
nel FAS - Franco lungo bordo nel porto d'imbarco lo spostamento dal compratore
al venditore dell'obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all'esportazione
nel DEQ - Reso banchina nel porto di destinazione lo spostamento dal venditore
al compratore dell'obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci
all'importazione
nei termini FCA - Franco vettore e DAF - Reso frontiera la nuova definizione
su chi, venditore o compratore, debba provvedere al caricamento-scaricamento
delle merci.
Oltre a ciò, le disposizioni degli Incoterms sono state rivedute per
rendere più chiare le reciproche obbligazioni del venditore e del compratore.
Si raccomanda, a chi sia in procinto di stipulare contratti di compravendita
internazionale, di valutare l'opportunità di richiamare esplicitamente,
per la disciplina delle "condizioni di resa", gli Incoterms 2000 con
l'indicazione dell'Incoterms prescelto, ad es. "EXW – Incoterms 2000,
Franco fabbrica (... luogo convenuto)", oppure "DDP – Incoterms
2000, Reso sdoganato (... luogo di destinazione convenuto)".
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