Quali comportamenti occorre osservare affinchè l'esportazione determini
la non imponibilità IVA?
Secondo la normativa doganale comunitaria, l'esportazione definitiva è
quell'operazione che permette alle merci comunitarie di uscire dal territorio
doganale dell'Unione Europea. L'uscita delle merci deve essere accertata e attestata
dall'ufficio doganale, che perfeziona l'operazione di esportazione definitiva
per tutti gli effetti fiscali stabiliti.
Cessioni comunitarie di beni - Le cessioni comunitarie di beni sono non imponibli IVA al verificarsi contemporaneo delle tre condizioni previste dall'art. 4 della L. 427/93 (legge di conversione del D.L. 331/93). Una delle condizioni riguarda la necessità che il cliente sia in possesso del codice identificativo in un Paese della comunità. Questa è la prova che la cessione di beni viene effettuata ad un soggetto d'imposta (IVA) in un paese comunitario per cui se si verificano anche le altre condizioni previste dalla L. 427/93, essa è non imponibile IVA.
Cessioni realizzate tramite commissionari residenti - L'emanazione
della risoluzione ministeriale n. 115/E/2001/19121, del 9 luglio 2001, rappresenta
un'importante occasione per fare il punto sul trattamento IVA da riservare alle
cessioni di beni all'estero con l'intervento di commissionari residenti, sia
per la vendita sia per l'acquisto.
Con questa risoluzione, l'Amministrazione finanziaria risponde alla richiesta
di chiarimenti "in ordine al regime applicabile alle cessioni realizzate
tramite commissionari" e, in particolare, con riguardo alle differenze
riscontrabili, nel diverso tenore letterale delle norme legislative di riferimento,
tra le cessioni all'esportazione e le cessioni intracomunitarie.
L'attuazione del deposito IVA ha avuto un'evoluzione piuttosto travagliata.
Previsto dal comma 8 dell'art. 50, D. L. 331/93, il deposito iva è rimasto
lettera morta fino alla fine del 1997 a causa della ritardata emanazione del
decreto ministeriale (D. M. 29/9/95) e della successiva sospensione dello stesso
(comunicato del Ministero delle Finanze del 5 ottobre 1995).
La legge 18 febbraio 1997, n. 28, aggiungendo l'art. 50-bis al D. L. 331/93,
ha disciplinato organicamente il deposito IVA, rinviando a un successivo decreto
ministeriale (D.M. 20 ottobre 1997, n. 419) le norme che ne regolano gestione
e il loro funzionamento. La funzione dei depositi IVA, così denominati
per distinguerli dai depositi doganali, è quella di evitare una discriminazione
fra merci di provenienza comunitaria rispetto a merci provenienti da Paesi terzi.
Per queste ultime, infatti, è già consentita l'introduzione nei
depositi doganali e quindi possono beneficiare del differimento del pagamento
dell'IVA al momento dell'uscita dei beni dagli stessi depositi. Il regime dei
depositi IVA è invece applicabile ai beni nazionali, a quelli comunitari
e a quelli provenienti da Paesi terzi già immessi in libera pratica.
Come definire la condizione di pagamento in una vendita internazionale? Nel descrivere le condizioni dei pagamenti all'estero vanno evitati espressioni e termini generici. La controparte estera potrebbe non comprendere cosa intendiamo. Vanno precisati sempre i seguenti elementi:
momento in cui verrà effettuato il pagamento della fornitura
modo in cui saranno trasferiti i fondi
moneta di pagamento
luogo di pagamento
banche che interverranno nell'operazione
forma tecnica di pagamento che sarà utilizzata (bonifico bancario, assegno,
incasso documentario o lettera di credito documentario). Informazioni dettagliate
sui pagamenti all'estero sono disponibili sul sito Mglobale.it
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