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Obbligazioni doganali e soggetti del rapporto doganale




Il rapporto giuridico doganale è una fattispecie a formazione progressiva che prende inizio, per le merci in entrata nel territorio doganale, al momento del passaggio della linea doganale, per le merci in uscita, con la presentazione della dichiarazione doganale, e che si conclude con il completamento delle procedure amministrative concernenti le corrispondenti bollette doganali emesse.
In entrambi i casi, il contenuto obbligatorio si determina col vincolo delle merci ad un regime doganale che avviene con l'accettazione della rispettiva dichiarazione doganale.


L'obbligazione di pagamento

Il pagamento dei tributi si realizza soltanto con il consumo dell'utilità economica del bene introdotto nel territorio comunitario, per le fiscalità comunitarie, nel territorio dei singoli Stati membri, per le fiscalità nazionali. Ove non avvenga tale consumo di utilità, i tributi non vengono corrisposti, bensì garantiti da un deposito in contanti o da una fideiussione, fatte salve le migliori agevolazioni consentite, e si hanno i regimi definiti dal codice doganale comunitario sospensivi. L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito: all'immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all'importazione; al vincolo di tale merce al regime dell'ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione (art.201 del codice doganale comunitario C. D. C.). L'obbligazione doganale all'esportazione sorge in seguito all'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità, con una dichiarazione in dogana, di una merce soggetta ai dazi all'esportazione (art.209 C. D. C.). Per le esportazioni occorre anche tenere conto delle agevolazioni fiscali connesse con l'uscita delle merci dal territorio doganale, quali la non imponibilità IVA (art. 8 DPR n.633/72 e conseguente formazione di plafond; restituzioni di tributi comunitari e nazionali) ed è proprio il venire meno dell'elemento della territorialità che costituisce il presupposto dei benefici fiscali. Per le merci introdotte nel territorio doganale comunitario, l'art. 206 del codice doganale comunitario, prevede fatti esimenti dell'obbligazione doganale

Distruzione totale o perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua natura o per un caso fortuito (imprevedibilità dell'evento) o di forza maggiore (irresistibilità dell'evento) e l'interessato ne deve fornire la prova.
Distruzione con l'autorizzazione dell'autorità doganale: la merce viene considerata irrimediabilmente persa, quando sia inutilizzabile per chiunque. Conseguentemente nei casi di rapina o di furto di merce ancora allo stato estero all'interno del territorio doganale, il soggetto che detiene la merce mantiene la propria obbligazione nei confronti dell'erario, cui deve corrispondere i diritti dovuti, fatta salva la rivalsa nei confronti dell'autore della rapina o del furto. Ovviamente all'autore della rapina o del furto viene contestato insieme al reato comune anche quello connesso di contrabbando.
Oggetto del rapporto giuridico doganale sono le merci. E'quindi la materialità dei beni la prima condizione caratterizzante il rapporto (ad esempio, il software fornito via internet non viene assoggettato a procedure doganali). La territorialità è elemento peculiare del rapporto giuridico doganale: non sussiste procedura doganale se il bene, trattato nello scambio commerciale internazionale, non è situato fisicamente nel territorio doganale a prescindere dalla collocazione dei soggetti che intervengono nello scambio, anche soltanto per un trasbordo o per transito. La presentazione della dichiarazione doganale, quale strumento di vincolo delle merci ad un regime doganale, determina il contenuto obbligatorio del rapporto. La prestazione può consistere in un pagar i tributi doganali, in un fare, cioè eseguire i trattamenti autorizzati per ottenere prodotti compensatori nei perfezionamenti attivo e passivo, in un non fare ovvero evitare gli interventi non ammessi su merci custodite in depositi. Il rapporto doganale trova il suo fondamento normativo nella legislazione comunitaria, prevalente, ed in quella nazionale, sussidiaria.

I soggetti del rapporto

Come in ogni rapporto con contenuto obbligatorio si ha una relazione in cui si contrappongono due parti: il soggetto attivo o creditore (l'erario, tramite l'organizzazione dell'Amministrazione doganale); il soggetto passivo o debitore - la persona stabilita nella Comunità (se si tratta di persona fisica: qualsiasi persona che vi abbia la residenza normale; se si tratta di persona giuridica o di associazione di persone: qualsiasi persona che vi abbia la sede statutaria, l'amministrazione centrale, un ufficio stabile). Dal lato passivo, la legge doganale nazionale individua come soggetto debitore il proprietario della merce, inteso come colui che la presenta in dogana ovvero colui che la detiene al momento dell'entrata o dell'uscita dal territorio stesso e può agire in nome proprio o tramite il suo rappresentante. Il codice doganale comunitario introduce, invece, la figura del dichiarante definita come la persona che fa la dichiarazione in dogana a nome proprio ovvero la persona in nome della quale è fatta una dichiarazione in dogana, intendendosi per dichiarazione l'atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce ad un determinato regime doganale, assumendone l'obbligazione che vi è inserita. Risulta evidente che le legislazioni danno rilevanza più che a legittimazioni giuridiche alle situazioni di fatto della disponibilità delle merci, non trascurando il supporto documentale commerciale, quale può essere un documento di trasporto, tant'è che la merce viene presentata in dogana con una semplice dichiarazione sommaria. Va precisato, comunque, che la normativa doganale, sia comunitaria che nazionale, non costringe gli operatori a vincolare le merci ad un regime, ma si limita a fissare dei termini, la cui inosservanza consente alle amministrazioni doganali di considerare le merci abbandonate e di procedere alla vendita delle medesime per recuperare i diritti e le spese. La dichiarazione in dogana può essere fatta da chiunque sia in grado di presentare o di far presentare al servizio doganale competente la merce e tutti i relativi documenti necessari per consentire l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale la merce è dichiarata. Tuttavia, quando l'accettazione di una dichiarazione in dogana implica, per una determinata persona, obblighi particolari, la dichiarazione deve essere fatta da tale persona o per suo conto e il dichiarante deve essere stabilito nella CE. Tale condizione non è richiesta alle persone che: fanno una dichiarazione di transito o di ammissione temporanea; dichiarano merci a titolo occasionale (è il caso dei viaggiatori), purché l'autorità doganale ne ravvisi l'opportunità. Non si esclude, però, che da parte degli Stati membri si dia luogo all'applicazione degli accordi bilaterali conclusi con Paesi terzi (es. il Trattato italo svizzero), di prassi consuetudinarie aventi effetti simili che consentono ai cittadini di detti paesi di fare dichiarazioni in dogana sul territorio di questi Stati membri, a condizioni di reciprocità.


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