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L'apertura del credito documentario




Il regolamento tramite credito documentario costituisce il mezzo di pagamento più usato nella compravendita internazionale, soprattutto quando la controparte risiede in uno stato che presenta un elevato "Rischio paese". E' in assoluto la forma che tutela maggiormente il venditore. Se questi presenta i documenti richiesti secondo le modalità e i tempi previsti è sicuro di ricevere quanto dovuto.

L'impegno a pagare, infatti, viene assunto in prima persona da una banca in modo diretto e autonomo e non è soggetto ad alcuna accettazione o azione da parte dell'ordinante. Per non ridurre, però, l'efficacia di tale mezzo di pagamento, non è consigliabile lasciare alla controparte piena libertà circa le istruzioni che dovrà fornire alla propria banca per l'emissione del credito stesso.


Per evitare spiacevoli sorprese è importante concordare in via preventiva, magari con l'aiuto di formulari appositamente predisposti, come si desidera che il credito sia aperto dalla banca emittente. Esaminiamo gli elementi essenziali che formano il contenuto di tale formulario.

1. La forma del credito che dovrà essere irrevocabile (irrevocable).

2. La conferma (confirm): in tutti i casi in cui nel Paese dell'acquirente vi sia una situazione politico-economica instabile (Paese a rischio) è consigliabile che il venditore richieda che il credito documentario preveda l'aggiunta della conferma, la cui richiesta dovrà essere esplicita.

3. Il beneficiario (beneficiary): anche se può sembrare superfluo, vale la pena indicare la denominazione completa del beneficiario così come appare sulla carta intestata che sarà utilizzata per l'emissione dei documenti.

4. L'ordinante (applicant): è il cliente (compratore) che darà istruzioni alla propria banca di emettere il credito secondo quanto concordato nel contratto e quindi nel formulario standard richiamato sopra.

5. La banca emittente (issuing/opening bank): è opportuno che già in fase preliminare il venditore chieda al proprio cliente con che banca opera e a quale banca vorrà dare l'incarico di emettere il credito. Questo gli permetterà di informarsi se si tratta di banca di primaria importanza soprattutto nel caso in cui voglia richiedere l'aggiunta della conferma.

6. La banca avvisante (advising bank): il beneficiario dovrà sempre indicare all'ordinante su quale banca dovrà essere appoggiata l'emissione del credito documentario.

7. L'importo (amount): nel caso fosse necessaria una certa flessibilità, per quanto attiene l'importo, può essere menzionata l'espressione «circa» (about) che consente il 10% in più o in meno rispetto all'importo indicato nel credito.

8. La data e il luogo di scadenza (date and place of expiry): è la data ultima di validità del credito; sta ad indicare il giorno entro cui vanno presentati i documenti nel luogo indicato nel credito.

9. La modalità di utilizzo (avaible): è importante specificare se il credito sarà utilizzabile per pagamento (payment), per accettazione (acceptance) o per negoziazione (negotiation) a vista (at sight) oppure ad una certa data (by deferred…). Nel caso di esportazione verso Paesi asiatici o arabi che emettono crediti utilizzabili per accettazione o per negoziazione è bene specificare che i documenti richiesti potranno essere accompagnati o da una tratta (draft) oppure da una ricevuta (receipt).

10. La banca negoziatrice (negotiable bank): la banca, cioè, autorizzata a negoziare, pagare o accettare, a seconda che il credito sia utilizzabile per negoziazione, per pagamento o per accettazione. Per chi vende è sempre opportuno che la propria banca, o comunque una banca italiana, sia autorizzata dalla banca emittente (sia cioè designata) ad eseguire il pagamento, la negoziazione o l'accettazione.

11. Il termine di resa della merce (delivery terms): va specificato il termine di resa della merce (FCA, FOB; CFR; CIF o altro) secondo gli Incoterms 2000. In questo modo si stabilisce come il prezzo è stato quotato, cioè se comprensivo o meno del costo del trasporto, dell'assicurazione della merce e dello sdoganamento (per i paesi extra UE), degli oneri legati all'importazione o all'esportazione e si indica il momento del trasferimento del rischio dal venditore al compratore.

12. Le spedizioni parziali (partial shipment): nel caso si preveda che la merce sarà spedita in più soluzioni, bisognerà che la lettera di credito indichi che le spedizioni parziali saranno permesse (permitted o allowed).

13. I trasbordi (transhipment): stessa cosa vale nel caso in cui, durante il tragitto, la merce debba essere trasbordata da una nave (ad esempio) ad un'altra nave.

14. La data ultima di spedizione (last shipment date): è la data entro cui la merce dovrà essere spedita e verrà rilevata dalla data che appare sul documento di trasporto, sia esso un documento per trasporto marittimo, aereo, camionistico, ferroviario o multimodale.

15. Il luogo di partenza e di arrivo (shipment from… to… by…): va indicato, oltre che la modalità di spedizione (via nave, via aereo, ecc.), anche il luogo di arrivo della merce e quello di partenza; nel caso in cui non si sia in grado di determinare con esattezza il luogo di partenza, è consigliabile restare nel generico (ad esempio: any italian port/airport).

16. La descrizione della merce (goods): è sufficiente indicare una breve descrizione della merce oggetto della fornitura facendo magari riferimento al contratto (ad esempio: …as per proforma invoice n. … dated….).

17. I documenti (documents): bisogna fare molta attenzione al fatto di essere in grado di esibire alla banca tutti i documenti indicati, nel numero richiesto, nella forma richiesta e, soprattutto, che la presentazione degli stessi non dipenda dal compratore o da un suo rappresentate né che la stessa sia vincolata ad azioni o comportamenti che dipendano in qualche modo dal compratore o da un suo rappresentante.

18. Le spese e le commissioni bancarie (bank charges and commissions): è sempre opportuno specificare che le spese e commissioni della banca emittente siano a carico dell'ordinante, mentre a carico del beneficiario rimarranno tutte le spese e commissioni della banca avvisante, designata o confermante.

19. Le Norme della Camera di commercio internazionale: anche se nella messaggistica SWIFT (MT700) di emissione del credito documentario è previsto, in via automatica, l'assoggettamento alle Norme ed usi uniformi (NUU) relativi ai crediti documentari della Camera di commercio internazionale di Parigi, è sempre bene precisarlo con una frase del tipo: subject to the UCP, 1993 revision ICC, pubblication n. 500.


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